05/02/09

Norme e leggi: Le nuove disposizioni del DM 329 a partire dal 11 febbraio 2009


A febbraio nuove disposizioni per gli utilizzatori di impianti a pressione
Nell’anno 2005 è stato pubblicato il DM n° 329 un Decreto che integra la Direttiva PED, per gli aspetti non normati dalla stessa Direttiva come gli impianti, “insiemi”, “attrezzature” costruite o acquistate dall’utilizzatore per un proprio uso personale (verifica di “primo impianto” ovvero “verifica di prima messa in servizio”) e per quelli costruiti o commercializzati antecedentemente la data di entrata in vigore della Direttiva PED. Si ricorda che la Direttiva PED si applica nei casi di commercializzazione, cioè di vendita di attrezzature o insiemi a pressione.
Note:
1) in questo articolo per Direttiva PED si intende il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n° 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” completamente in vigore dal 30 maggio 2002.
2) La parola attrezzature comprende i termini recipienti e tubazioni come definiti nella Direttiva, la parola insiemi comprende il termine impianti secondo le definizioni della Direttiva

GLI ASPETTI GIA’ IN VIGORE

Il DM n° 329 definisce obblighi non contemplati dalla Direttiva PED e, comunque, sempre a carico dell’utilizzatore.
Precisamente questi obblighi riguardano l’effettuazione di “verifiche periodiche”, di “verifiche di riqualificazione” e degli adempimenti dovuti ad attività di manutenzione ordinaria/straordinaria oppure di modifica di “insiemi”, “attrezzature”. Questi ultimi casi, di manutenzione o modifica, coinvolgono la responsabilità del frigorista, comportando gli precisi obblighi.
A maggio il DLgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) ha precisato, obbligandole in carico al “datore di lavoro”, la periodicità delle scadenze “verifiche periodiche”, e alle “verifiche di riqualificazione” e gli Enti preposti (ISPESL, SPISAL) riportandole in una tabella in funzione della categoria PED. Si ricorda che il Testo Unico della Sicurezza coinvolge nelle responsabilità e nelle relative pesanti sanzioni civili e penali non solo il “Datore di Lavoro” ma anche i progettisti, i fabbricanti, gli installatori.

I NUOVI ADEMPIMENTI

A partire dal prossimo 11 febbraio 2009 entreranno in vigore ulteriori disposizioni del DM n° 329 a carico dell’utilizzatore riguardanti le attrezzature a pressione e, precisamente, i recipienti e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio (anche inseriti all’interno di “insiemi”) alla data del 29 maggio 2002 che:
· rientrino tra quelli che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica (vedi tabella VII in allegato al DLgs 81/08),
· non siano stati sottoposti ad alcuna omologazione nazionale,
· non rientrino nelle condizioni di esclusione del DM 329.
Tali attrezzature devono essere denunciate all’ISPESL e, tra l’altro, sono da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dalla Direttiva PED. In altre parole, entro tale data tubazioni e recipienti che risultino ricadere nel campo di applicazione del DM 329 vanno classificati secondo quanto previsto dalla Direttiva PED! Attenzione il campo di applicazione previsto dal DM 329 per la qualificazione secondo la Direttiva PED di attrezzare recipienti e tubazioni è diverso da quello della PED.
Ricapitolando:
1) dall’anno 2002 è obbligatorio applicare la Direttiva PED per gli impianti e attrezzature (serbatoi e tubazioni) che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva e che da parte di chi li ha venduti o commercializzati
2) Le attrezzature (serbatoi e tubazioni) commercializzati e/o messi in funzione, anche per uso proprio, non classificati secondo PED antecedentemente alla data del 29 maggio e rientranti nel campo di applicazione del DM 329 devono essere classificati secondo le categorie PED e sono soggetti ai relativi obblighi a partire dal 11 febbraio 2009. L’obbligo è a carico dell’utilizzatore.
3) A partire dal 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del Testo Unico per la Sicurezza tutti gli impianti e attrezzature (serbatoi e tubazioni) che siano stati classificati in una delle categorie di rischio PED costruiti anche per uso proprio (vedi punto 2) sono soggetti a denuncia all’ISPEL e agli obblighi di “verifiche periodiche”, e “verifiche di riqualificazione” da parte dello SPISAL. L’obbligo e a carico del “datore di Lavoro”