17/12/08

Norme e Leggi: Informazione Importante per i gentili Clienti aventi impianti refrigeranti con gas HFC (R404;R134;R410 ecc.)


La presente per informarVi circa gli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo n° 842/2006 concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze pericolose per l’effetto serra (es. refrigeranti HFC – R404; R134a; R410 ecc.) da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore (vedere il link Regolamento Europeo n°842/2006 e la nota informativa, qui di seguito).

Gli obblighi per l’utente dell’apparecchiatura o dell’impianto sono:

* Istituzione del registro delle manutenzioni e di impianto, cioè un registro dove riportare tutte le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate (HFC), contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.

Il libretto d’impianto deve essere custodito a cura del gestore, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero HFC.

* Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti HFC in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, da registrarsi nel libretto di impianto, con le seguenti cadenze:

a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate comprese tra i 3 e i 30 kg;

b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate comprese tra 30 e 300 kg.