16/12/08

Norme e Leggi: Informazione Importante per i gentili Clienti aventi impianti con gas refrigeranti CFC (R12 e R502) e HCFC (R22) La presente per inform


Gli obblighi per l’utente dell’apparecchiatura o dell’impianto sono:
· Istituzione del libretto d’impianto, cioè un registro dove riportare tutte le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate (CFC e HCFC), contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.
Il libretto d’impianto deve essere custodito a cura del gestore, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero CFC o HCFC.
· Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti CFC o HCFC in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, da registrarsi nel libretto di impianto, con le seguenti cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate superiore ai 100 kg.
Si fa inoltre presente che il Regolamento Europeo 2037/2000 ha vietato l’immissione sul mercato e l’uso di CFC (es. R12 – R502) per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento a partire dal 1° gennaio 2001.
Quindi gli impianti contenenti tali refrigeranti dovranno essere dismessi, nel momento della loro inefficienza per mancanza di refrigerante. Il refrigerante rimanente va recuperato ed inviato alla distruzione.

Per quanto riguarda il refrigerante HCFC R22, fermo restando gli obblighi di cui sopra, l’immissione sul mercato e l’uso sarà totalmente vietato dal 1° gennaio 2015.

Informiamo i gentili Clienti che siamo a disposizione per il rilascio del libretto impianto e per un controllo programmato dei vostri impianti.