17/05/09

Norme e Leggi: i condizionatori (II PARTE). Le regole sulle distanze per l' installazione


Altro limite all'installazione di un impianto di climatizzazione è rappresentato dal rispetto delle distanze in verticali o in appiombo, di cui all'articolo 907 del Codice civile. Secondo questa norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Il contenzioso sul punto è tuttavia assai meno consistente e può riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore.
A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi specie che ostacoli l'esercizio della veduta (si vedano, ad esempio, le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del 22/11/1955, n. 12907).
Infine, tra le altre cautele che devono essere tenute in considerazione in vista dell'installazione del climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di rumore a norma dell'articolo 844 del Codice civile e quelle relative allo stillicidio della condensa.

05/05/09

Norme e Leggi: i condizionatori (I PARTE)


La disciplina è regolata innanzi tutto dall'articolo 1122 del Codice civile, per il quale ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che facciano danno alle parti comuni dell'edificio e alle proprietà degli altri condomini. In pratica, l'articolo di legge vieta ogni danno che comporti una diminuzione di valore delle parti comuni o delle singole proprietà, in base alla funzione di queste ultime.
In particolare, costituisce danno alle cose comuni anche il pericolo, attuale e non solo ipotetico, connesso al rischioso funzionamento o con alla realizzazione imperfetta di un impianto - come un sistema di aria condizionata - quando l'installazione e l'uso dello stesso comporti la possibilità di danno alle parti o agli impianti centrali (secondo la pronuncia della Cassazione 870 del 25 gennaio 1995). Vale inoltre la pena di ricordare che le opere relative agli impianti di climatizzazione - ad aria o ad acqua - possono essere di diversa entità e che gli impianti ad aria sono generalmente costituiti da due corpi: uno da installare all'interno della proprietà e l'altro (il motore) all'esterno. Ed è proprio questo motore esterno a creare le occasioni più frequenti di contenzioso (mentre non esistono grosse questioni quando si tratta di piccoli apparecchi trasportabili oppure quando si tratta di apporre dei fori nel vetro delle finestre). Il "decoro" dell'edificio. Quando vi sia necessità di installare il motore all'esterno - particolarmente quando non c'è la possibilità di alloggiare il motore sulla terrazza ed è quindi necessario installarlo sui muri perimetrali - la questione diventa complessa. É vero infatti che, a norma dell'articolo 1102 del Codice civile, il condomino può usare delle parti comuni condominiali (naturalmente purché non impedisca il pari godimento degli altri e faccia l'opera a sue spese). Ma è anche vero che, nell'uso delle parti comuni, il condomino non deve alterare la sicurezza, la statica e il decoro architettonico dell'edificio (articolo 1120, secondo comma, del Codice civile). L'ok dell'assemblea. L'installazione del corpo motore in facciata in genere non crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma può creare questioni in tema di estetica dell'edificio. Per questo è opportuno che l'interessato all'installazione dell'impianto sottoponga preventivamente il progetto all'amministratore e all'assemblea condominiale, anche il decoro architettonico non è materia di cui l'assemblea possa disporre a maggioranza. Il diritto alla integrità del decoro appartiene, infatti, a ciascun condomino, prima ancora che alla collettività condominiale. Il che sta a significare che le decisioni dell'assemblea - favorevoli o contrarie all'installazione del climatizzatore individuale - non possano essere considerate ultimative. Tant'è vero che, in caso di decisione favorevole, il condomino può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere il ripristino e l'eliminazione del corpo esterno ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la delibera assembleare. Allo stesso modo, quando la delibera assembleare è sfavorevole all'installazione dell'impianto, il condomino interessato può comunque dar corso all'opera, invocando l'articolo 1102 del Codice civile. In questo caso, però, i lavori saranno eseguiti a suo rischio e pericolo (si tenga tra l'altro presente che l'azione del condomino, a tutela del decoro architettonico, è imprescrittibile). Sempre in tema di autorizzazione, può accadere che il regolamento di condominio imponga obbligatoriamente al singolo di darne preventivamente notizia all'amministratore o di conseguire preventivamente il dell'assemblea. In questo caso, la violazione della norma regolamentare può anche comportare la violazione del compossesso sulle parti comuni spettante a tutti i condomini che, da soli o collettivamente, potrebbero esperire azione possessoria per spoglio o per molestia.

23/04/09

Che differenza c’è tra congelazione e surgelazione di un alimento?


Le differenze dal punto di vista microbico tra refrigerazione, congelamento e surgelazione di un alimento si hanno perchè:
- con la refrigerazione (ovvero il mantenere gli alimenti ad una temperatura compresa tra 0 e 10 °C) si ottiene il blocco della crescita dei microrganismi responsabili delle tossinfezioni.
- con il congelamento (ovvero il mantenere gli alimenti ad una temperatura inferiore a -15 °C) si ottiene il blocco pressochè totale della crescita microbica con la formazione di cristalli che danneggiano le proprietà organolettiche dell’alimento;
- con la surgelazione ( ovvero il mantenere gli alimenti ad una temperatura inferiore a -18°C) si ottiene il blocco totale della crescita microbica (come per il congelamento), con la formazione di cristalli piccolissimi che NON danneggiano l’alimento.

Il surgelamento o surgelazione, rappresenta la tecnica di conservazione che dà migliori garanzie nel rispettare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli alimenti utilizzando temperature comprese tra i –18 °C e i – 40 °C. Il surgelamento è regolato da una precisa legislazione secondo la quale i cibi debbono essere portati ad una temperatura di -18 °C in un tempo massimo di 4 ore. Una volta surgelati la legislazione vigente prevede che debbano essere venduti in confezioni chiuse con stampigliate all’esterno precise indicazioni relative alla conservazione e alla procedura ottimale di scongelamento.E’ da evidenziare anche l’obbligo del rispetto della catena del freddo che non deve mai essere interrotta dall’iniziale surgelamento fino al momento dell’acquisto.
Per comprendere le differenze tra prodotto congelato e uno surgelato occorre analizzare che cosa accade alla struttura dell’alimento al momento del congelamento. Man mano che il termometro si abbassa si formano dei cristalli di ghiaccio all’interno delle cellule che lentamente si ingrossano fino ad arrivare a rompere le pareti delle stesse. Tutto questo accade ogni volta che depositiamo nel nostro congelatore di casa alimenti freschi come la carne e/o prodotti industriali congelati.
La prova dei cristalli di ghiaccio che gonfiandosi rompono le pareti delle cellule, la possiamo vedere quando scongeliamo la carne. E’ infatti noto a tutti che quando si scongela, la carne perde parecchio liquido, in pratica quello contenuto nelle cellule che si sono rotte durante il congelamento.
Con il liquido vengono perse anche sostanze utili come il ferro, le vitamine e le altre importanti componenti. Inoltre, una volta cotta, la carne congelata appare meno tenera e leggermente “stopposa”. In pratica questa situazione è dovuta alla formazione dei cristalli di ghiaccio. Per evitare che si verifichi la situazione appena descritta, ovvero la rottura delle strutture cellulari, la tecnologia alimentare ha inventato il congelamento rapido (surgelazione) che comporta una minore perdita di liquido allo scongelamento e, in genere, una migliore conservazione delle caratteristiche dell’alimento fresco. Questa tecnica riesce infatti a salvaguardare le proprietà nutritive degli alimenti, oltre che l’aspetto e la consistenza. Le categorie alimentari che possono essere sottoposte a surgelazione sono la carne e i derivati, il pesce, le verdure e gli ortaggi, i prodotti lattiero-caseari, gli alimenti precotti. In sintesi: un alimento, per essere congelato rapidamente salvaguardandone le proprietà nutritive, deve essere portato a temperature estremamente basse in un ristretto margine di tempo.
La procedura di surgelazione è la seguente:

- preparazione: i prodotti surgelati sono di solito pronti per il consumo, quindi vengono lavati, sbucciati, ridotti in piccoli pezzi, eventualmente precucinati. Gli ortaggi vengono sottoposti a scottatura al fine di inattivare gli enzimi che potrebbero alterare la qualità dell’alimento. È consentito l’uso di additivi, esclusi i conservanti.
- congelamento: viene effettuato in modo rapido con uno dei metodi descritti;
- confezionamento: deve garantire l’integrità dell’alimento, deve essere aperto solo dal consumatore e deve riportare tutte le indicazioni previste per legge riguardo i modi e i tempi di conservazione, le istruzioni per lo scongelamento e il consumo.
- conservazione: durante tutto il ciclo di vita il prodotto deve rimanere a temperature uguali o inferiori a -18 gradi.

La normativa italiana che disciplina la surgelazione è il Decreto Legislativo n.110 del 27 gennaio 1992).

Come detto precedentemente, nel caso dei surgelati è fondamentale il rispetto della catena del freddo.
E’ possibile capire se un prodotto ha subito sbalzi termici dai seguenti fattori:

- presenza di brina in superficie: potrebbero aver subito un parziale scongelamento;
- gli ortaggi sono in un unico blocco invece di essere separati fra loro: anche questo è un indice del parziale scongelamento.

In questi casi si potrebbe configurare la vendita di merce in cattivo stato di conservazione (reato di pericolo, per la cui consumazione non ha rilevanza né l’entità dell’insudiciamento della sostanza alimentare posta in vendita, né, tantomeno, l’effettivo danneggiamento della salute pubblica ).

11/04/09

Norme e Leggi: Il mestiere del frigorista, purtroppo è ancora sconosciuto dalle nostre Camere di Commercio!


Sì purtroppo è vero le Camere di Commercio, come tanti altri enti, non sanno ancora in che cosa consiste il mestiere del frigorista. Perciò quando un collega chiede un' autorizzazione, come quella per il trasporto rifiuti pericolosi fino a trenta chilogrammi, non concedono l’autorizzare in quanto nei codici definiti per il nostro lavoro non rientrano né i gas refrigeranti né gli olii. Pazzesco!!! Pensare che è il nostro pane quotidiano, manipolare gas refrigeranti. Ecco che allora ci domandiamo, ma quando entrerà La Certificazione del Personale, come da regolamento CE 842/06, siamo sicuri che i frigoristi possano veramente manipolare i gas refrigeranti??? Perché altrimenti da una parte siamo obbligati ad avere “un patentino” e dall’altra non possiamo trasportare il gas. Follie!!!! Altra nota dolente: come la mettiamo con questo mercato che ci impone una concorrenza, tra noi, così scorretta! Con questo voglio dire, che se non teniamo conto nei nostri prezzi, di tutte le nostre spese, rischiamo di non quadrare i conti e di essere a rischio di sfruttamento (da parte dei committenti) o derisi. Il modo migliore per non cadere in questo maldestro tranello è di conoscere bene i nostri costi e di crescere professionalmente. Perché un imprenditore non può non sapere cosa sta facendo e a che prezzo deve vendere il proprio lavoro. Sembra logico, ma a volte no, che alla fine di ogni lavoro si deve redigere la documentazione obbligatoria per ciò che abbiamo fatto, avendo cura di consegnare al cliente tutta questa documentazione, facendogliela controfirmare per ricevuta, in maniera tale che in qualsiasi momento possiamo dimostrare che ciò che abbiamo costruito/installato è a regola d’arte. Ricordo che non tutti gli impianti sono soggetti alla Direttiva PED, ma che con questo non sono esclusi dalla consegna di una Dichiarazione di Conformità (DM 37/08), di un libretto di uso e manutenzione e di una dichiarazione di collaudo. Tutto questo perché definirci Frigoristi competenti e qualificati. Confido vivamente che a breve si possa ottenere il riconoscimento della categoria e finalmente avere dei codici ATECO che ci identifichino nel mondo dell’impiantistica. La nostra associazione, a comprova della bontà della sua missione, ha già informato il Ministero dell’Ambiente su queste particolari e assurde anomalie. Speriamo bene!!!

Valentino Verzotto
Presidente Nazionale Asso Frigoristi.

25/03/09

Norme e Leggi: Non tutti lo sanno che..... svuotare gli impianti di gas refrigerante provoca danni all'ambiente.


Non c'è da stupirsi se ancora oggi moltissimi impiantisti, scaricano in atmosfera i gas refrigeranti esausti invece che raccoglierli e smaltirli. "Tanto non ci scopre nessuno!", dicono.
ATTENZIONE!!! per chi inquina sono previste sanzioni pesantissime e per questo non ci possono essere scusanti di nessun genere, nemmeno la crisi economica che colpisce, anche la nostra categoria, deve essere un alibi.
Il Frigorista qualificato, deve correttamente smaltire i gas e per questo farsi pagare il dovuto per la distruzione del rifiuto.
Questo scellerato modo di lavorare crea una concorrenza sleale nei confronti di chi applica correttamente le leggi in materia ambientale!!!
Se qualcuno crede che questo atteggiamento da furbetto, al fine di procacciarsi qualche nuovo cliente senza informarlo che esiste un obbligo di legge nel recuperare e smaltire i gas refrigeranti esausti e per questo far "risparmiare" il costo del servizio, commette un grave errore e un danno all'ambiente molto grave in termini di CO2.
Segnaliamo questa pratica in uso un po' ovunque nel nostro Belpaese, per esprimere nei confronti di quei FRIGORISTI onesti e osservanti delle leggi e dei Regolamenti europei, non solo solidarietà, ma che segnaleremo a chi di dovere (Ministero dell'Ambiente e le Agenzie regionali per l'ambiente) questi gravi e continuati episodi.
Solo attrraverso un controllo documentale (libretti e registri), un effettivo metodo sanzionatorio per chi non rispetta le leggi in materia ambientale e ancora, una accurata selezione di chi potrà effettuare le operazioni di recupero e smaltimento dei gas "esausti", così come indicato dai Regolamenti Ce 2037/2000 e 842/2006, si potranno evitare questi danni.

14/03/09

Norme e leggi: Il Gas refigerante R22. Quale sorte?


Essendo il refrigerante R 22 un HCFC nel caso di impianti esistenti il suo uso è regolamentato dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 all’articolo 5 Comma V, gli impianti attualmente esistenti utilizzanti il refrigerante R 22 (HCFC) possono essere manutenzionati (ovvero rabbocco di perdite) con R 22 vergine (ovvero mai usato) fino al 31/12/2010 e manutenzionati con R 22 riciclato fino al 31/12/2014.
Tutti gli impianti utilizzanti refrigeranti devono attualmente essere monitorati con adeguata strumentazione, procedure e personale addestrato in grado di identificare anche perdite minime per poter intervenire tempestivamente (DPR 147/2006).
Al momento il refrigerante R 22 è disponibile in commercio senza difficoltà.

05/02/09

Norme e leggi: Le nuove disposizioni del DM 329 a partire dal 11 febbraio 2009


A febbraio nuove disposizioni per gli utilizzatori di impianti a pressione
Nell’anno 2005 è stato pubblicato il DM n° 329 un Decreto che integra la Direttiva PED, per gli aspetti non normati dalla stessa Direttiva come gli impianti, “insiemi”, “attrezzature” costruite o acquistate dall’utilizzatore per un proprio uso personale (verifica di “primo impianto” ovvero “verifica di prima messa in servizio”) e per quelli costruiti o commercializzati antecedentemente la data di entrata in vigore della Direttiva PED. Si ricorda che la Direttiva PED si applica nei casi di commercializzazione, cioè di vendita di attrezzature o insiemi a pressione.
Note:
1) in questo articolo per Direttiva PED si intende il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n° 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” completamente in vigore dal 30 maggio 2002.
2) La parola attrezzature comprende i termini recipienti e tubazioni come definiti nella Direttiva, la parola insiemi comprende il termine impianti secondo le definizioni della Direttiva

GLI ASPETTI GIA’ IN VIGORE

Il DM n° 329 definisce obblighi non contemplati dalla Direttiva PED e, comunque, sempre a carico dell’utilizzatore.
Precisamente questi obblighi riguardano l’effettuazione di “verifiche periodiche”, di “verifiche di riqualificazione” e degli adempimenti dovuti ad attività di manutenzione ordinaria/straordinaria oppure di modifica di “insiemi”, “attrezzature”. Questi ultimi casi, di manutenzione o modifica, coinvolgono la responsabilità del frigorista, comportando gli precisi obblighi.
A maggio il DLgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) ha precisato, obbligandole in carico al “datore di lavoro”, la periodicità delle scadenze “verifiche periodiche”, e alle “verifiche di riqualificazione” e gli Enti preposti (ISPESL, SPISAL) riportandole in una tabella in funzione della categoria PED. Si ricorda che il Testo Unico della Sicurezza coinvolge nelle responsabilità e nelle relative pesanti sanzioni civili e penali non solo il “Datore di Lavoro” ma anche i progettisti, i fabbricanti, gli installatori.

I NUOVI ADEMPIMENTI

A partire dal prossimo 11 febbraio 2009 entreranno in vigore ulteriori disposizioni del DM n° 329 a carico dell’utilizzatore riguardanti le attrezzature a pressione e, precisamente, i recipienti e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio (anche inseriti all’interno di “insiemi”) alla data del 29 maggio 2002 che:
· rientrino tra quelli che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica (vedi tabella VII in allegato al DLgs 81/08),
· non siano stati sottoposti ad alcuna omologazione nazionale,
· non rientrino nelle condizioni di esclusione del DM 329.
Tali attrezzature devono essere denunciate all’ISPESL e, tra l’altro, sono da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dalla Direttiva PED. In altre parole, entro tale data tubazioni e recipienti che risultino ricadere nel campo di applicazione del DM 329 vanno classificati secondo quanto previsto dalla Direttiva PED! Attenzione il campo di applicazione previsto dal DM 329 per la qualificazione secondo la Direttiva PED di attrezzare recipienti e tubazioni è diverso da quello della PED.
Ricapitolando:
1) dall’anno 2002 è obbligatorio applicare la Direttiva PED per gli impianti e attrezzature (serbatoi e tubazioni) che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva e che da parte di chi li ha venduti o commercializzati
2) Le attrezzature (serbatoi e tubazioni) commercializzati e/o messi in funzione, anche per uso proprio, non classificati secondo PED antecedentemente alla data del 29 maggio e rientranti nel campo di applicazione del DM 329 devono essere classificati secondo le categorie PED e sono soggetti ai relativi obblighi a partire dal 11 febbraio 2009. L’obbligo è a carico dell’utilizzatore.
3) A partire dal 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del Testo Unico per la Sicurezza tutti gli impianti e attrezzature (serbatoi e tubazioni) che siano stati classificati in una delle categorie di rischio PED costruiti anche per uso proprio (vedi punto 2) sono soggetti a denuncia all’ISPEL e agli obblighi di “verifiche periodiche”, e “verifiche di riqualificazione” da parte dello SPISAL. L’obbligo e a carico del “datore di Lavoro”